
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
Art. 1 – Denominzione e sede
E’ costituita l’Associazione “Stelle della Musica” con sede in Spinetoli, Via Alcide De Gasperi, 71. E’ una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art.36 e segg. Del codice civile, nonché del presente Statuto.
Previa apposita delibera dell’assemblea ordinaria è possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, su tutto il territorio nazionale determinandone compiti e responsabilità. Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell’associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa con un referente responsabile nominato dall’assemblea.
La sede secondaria sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un’assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.
Art. 2 – Scopi generali
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
- diffodere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita sia umana che civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie espressioni di musicoterapia, un sollievo al proprio disagio;
- promuovere l’attività artistico-musicale sul territorio, in particolare rivolgendosi ai giovani artisti.
L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni-concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di avvicinamento alla musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- attività di promozione: produzione audio-video, sostegno all’attività musicale di giovani artisti presenti sul territorio tramite organizzazione di eventi e diffusione delle opere attraverso vari circuiti mediatici.
Art. 3 – Entrate dell’Associazione e collaborazioni
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote di associazione annuale
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea dei soci in relazione a particolari iniziative
- da versamenti volontari dei soci
- da liberalità dei privati, enti ed associazioni.
Le quote di associazione annuale sono stabilite dal Consiglio direttivo che ne determina l’ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell’organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal c. 4, art. 87, Dpr 22/121986, n.917(TUIR).
Nell’esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali, l’associazione potrà in via accessoria, ausiliaria, secondaria, comunque marginale, svolgere le seguenti attività:
- prestazioni di servizi rese ad Enti pubblici o a privati
- partecipazione di soci a manifestazioni od iniziative promosse da Enti pubblici o da privati
- organizzazioni o collaborazioni per iniziative culturali ed artische rese ad Enti pubblici e privati.
- Sponsorizzazioni o abbinamenti pubblicitari per il sostegno finaziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.
L’Associazione destinerà i fonti raccolti per la realizzazione dei fini sociali.
Per la realizzazione dei fini sociali l’Associazione si avvale del contributo volontario degli associati secondo le loro attitudini e professionalità; è riconosciuto loro di diritto ad eventuali rimborsi spese. Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, animatori, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione. Per raggiungere le finalità statutarie l’Associazione intende produrre e distribuire materiale audiovisivo dotandosi delle necessarie attrezzature.
Art. 4 – Soci
L’Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Il numero degli Associati è illimitato. Sono definiti:
- soci fondatori le persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione. Hanno carattere onorario e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
- Soci ordinari le persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci onorari le persone, enti o istituzioni che , su indicazione del Consiglio Direttivo, con la proipria attività professionale, arrechino lustro e prestigio all’Associazione;
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. L’ammissione dei soci ordinari è deliberata su domanda scritta del richiedente e approvata dal Consiglio direttivo.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo della quota associativa. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all’Associazione. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.
Art. 5 – Patrimonio e bilancio
Le risorse dell’Associazione sono costituite da:
- beni immobili e mobili;
- contributi, donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- ogni altro tipo di entrate.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci, ogni anno entro il mese di dicembre. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. L’esercizio finanziario coincide con l’anno accademico, apre il 1/9 e chiude il 31/08 di ogni anno.
Art. 6 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono: l’assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Art. 7 – L’Assemblea
L’Assemblea dei soci, è l’organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. La sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo partecipare all’assemblea, esprimono unicamente parere consultivo. L’Assemblea sarà convocata anche fuori dalla sede sociale, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione all’albo dell’associazione predisposto nella sede sociale contenente l’ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Stauto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 8 – Il Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è composto da 3 membri: dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo di Tesoriere. Eletti tra i soci, il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
Il Consiglio Direttivo è delegato a trasferire, se necessario, la sede legale dell’Associazione all’interno della provincia di Ascoli Piceno.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
Art. 9 – Il Presidente
Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentate dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 10 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
Art. 11 – Gratuità degli incarichi
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 12 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.